Salta al contenuto principale
Seguici su
Cerca

Regione Autonoma della Sardegna - Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza contingibile ed urgente n. 3 del 17/06/2026 della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Data :

22 giugno 2026

Categorie:
Salute
Argomenti:
Lavoro
Regione Autonoma della Sardegna - Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole
Municipium

Descrizione

La Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato, in via contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’Ordinanza della n. 3, prot. n. 12812 del 17.06.2026, concernente misure di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica in relazione allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole.

 

Il provvedimento dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), segnali un livello di rischio “ALTO”.

 

Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

 

Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026, 13:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot